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Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni

Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni

Descrizione

SEGNATURA_1696509787_Assenze e validit anno scolastico

Per l’anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico indicate dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs.
n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
e dalla C.M. n. 20/2011.
Tali disposizioni prevedono che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
È opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la Scuola Secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale, definito dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, in particolare
dall’art. 5, commi 1 e 3, che cita testualmente: “L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali
da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie”.
Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza. Tenuto conto dell’importanza delle circolari su indicate, le SS.LL dovranno curare con la massima attenzione la materia per evitare errori, dimenticanze o altro che chiamano in causa le responsabilità di ognuno.

Validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 62/2017).
Per l’a. s. 2023/2024, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Tipologia corso Monte ore

settimanale

Monte ore

settimanale attività oggetto di valutazione

 Monte ore annuale

attività oggetto di valutazione

 Quota minima frequenza

 

 Monte ore minimo frequenza  Monte ore massimo assenze
Corso normale 30 ore 30 ore 990 ore 3/4 monte ore annuale personalizzato 742 ore 248 ore
Indirizzo Musicale 33 ore 33 ore 1089 ore 3/4 monte ore annuale personalizzato 817 272

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale, 30 ore settimanali per il corso normale e 33 ore settimanali per l’indirizzo musicale, per il numero di settimane di scuola
che convenzionalmente viene fissato a trentatré.
Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline.
Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l’équipe multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano Educativo Individualizzato.
Sono calcolate come ore di assenza: gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate di venti o più minuti; la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell’offerta formativa organizzate in orario scolastico (casi in cui è sempre garantito il servizio per gli alunni non partecipanti).
Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, ecc.); ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall’Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non effettuati per
sciopero del personale; ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell’anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo.

Per i casi eccezionali, congruamente documentati, l’Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:
1. Assenze giustificate per gravi patologie
2. Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
3. Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
4. Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
5. Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;
6. Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;
7. Assenze per terapie mediche certificate;
8. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);

9. Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell’Istituto. La documentazione, soggetta alla normativa
sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno/a. Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell’alunno/a, sarà utile concordare con l’Istituzione
scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato. Inoltre per evitare di superare il monte ore massimo consentito ai fini della validità dell’anno scolastico, si consiglia ai Genitori i cui figli
siano stati assenti per malattia di inviare alla scuola il certificato medico che giustifichi l’assenza del periodo interessato (quindi non certificato medico per la riammissione a scuola, ma certificato medico
a giustificazione del periodo di assenza, in quanto le assenze per motivi di salute possono essere defalcate dal mote ore massimo di assenze consentite

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno quest’ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Morelli