Circolare

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE a. s. 2022-2023

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE a. s. 2022-2023

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Segreteria

Personale amministrativo

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE a. s. 2022-2023

(delibera n. 12/2023 del Collegio dei Docenti)

1. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi D.Lgs n.59 del 19/2//2004, D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e della C.M. n. 20 del 4/3/2011.;
  • non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
  • c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

2.AMMISSIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE SUCCESSIVA

  • La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica.
  • Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  • I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
  • La certificazione delle competenze, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione

3. AMMISSIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA CLASSE SUCCESSIVA  E AGLI ESAMI DI STATO

3.1 CRITERI GENERALI

Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità, concorrono all’ammissione la situazione personale dell’alunno, il percorso e i processi attivati dalla scuola.

In ottemperanza al D.Lgs n. 62 del 13/4/2017 e successive applicazioni, l’ammissione può essere determinata anche dalla presenza sul Documento di Valutazione di voti  inferiori a sei decimi.

Per l’ammissione o la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato, il Consiglio di classe tiene conto:

  1. del progresso rispetto alla situazione di partenza (in termini di autonomia, metodo di studio, grado di apprendimento conseguito)
  2. dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o sostegno organizzate dall’Istituzione

Scolastica

  1. della possibilità per l’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo

Verificato che il Consiglio di classe abbia:

  • attuato tutte le possibili strategie per consentire all’alunno il miglioramento del suo livello di apprendimento
  • predisposto gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e/o sostegno dell’alunno
  • adottato tutte le forme di comunicazione scuola-famiglia previste dal Regolamento di Istituto e pubblicate nel PTOF la non ammissione può essere deliberata dal Consiglio di classe, se l’alunno: a) non possiede gli strumenti minimi per affrontare la classe successiva
    1. è in grado di utilizzare proficuamente l’occasione di una permanenza più lunga nella stessa classe
    2. non ha acquisito consapevolezza alcuna del proprio livello di impegno e partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica
    3. Ai fini dell’ammissione è, inoltre, necessario aver ottenuto

– non più di 4 giudizi disciplinari “non sufficiente”, di cui non più di 2 gravi;  – non più di 3 giudizi disciplinari “non sufficiente” gravi.

3.2 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all’esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3.3 VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Premesso che il voto di ammissione non è una media matematica, il voto di ammissione all’esame di Stato, espresso in decimi, senza frazioni decimali, viene stabilito dal CdC in sede di scrutinio finale sulla base del percorso triennale, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

  1. andamento nel triennio (motivazione, partecipazione, autonomia operativa, strategie di studio, comportamento e capacità relazionali) le conoscenze e le abilità acquisite, le competenze maturate nella prospettiva evolutiva dell’alunno;
  2. conoscenze e abilità acquisite, competenze maturate.
  3. profitto complessivo di ciascun anno;
    • primo anno (incidenza 10%)
    • secondo anno (incidenza 10%)
    • terzo anno (incidenza 80%)

In caso di alunno ripetente di una o più classi si considerano solo gli anni con ammissione alla classe successiva.

Il voto di ammissione potrà essere inferiore a sei decimi, senza decimali.

Si evidenzia che il voto di ammissione non è un’ipotesi o un’anticipazione del voto finale che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all’ esame di Stato.

Tale voto di ammissione sarà trascritto nel giudizio globale di idoneità all’ Esame di Stato di ciascun alunno.

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato potranno essere quindi deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe in base agli esiti di quanto preso in esame, riportandone le motivazioni nel verbale dello scrutinio. Si raccomanda ai docenti di esprimere il proprio voto tenendo conto della situazione generale del ragazzo, indipendentemente dalla valutazione assegnata nella propria disciplina.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE

Art. 4, c. 3, O.M. n. 52/2021 La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

Criteri per l’attribuzione della lode:

  • essere stati ammessi agli esami con valutazione 10/10
  • aver riportato 10/10 nelle prove scritte e nel colloquio orale Ø almeno 2 criteri del bonus
    • Andamento costante/in progressione nel triennio;
    • Atteggiamento partecipativo e collaborativo nei confronti dell’esperienza scolastica;
    • Ottime capacità relazionali dimostrate nel triennio nei confronti di compagni ed adulti;

4.         DOCENTI DI POTENZIAMENTO, RELIGIONE, ATTIVITA’ ALTERNATIVE, SOSTEGNO

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell’offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

5.         VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

6.         DEROGHE

La deroga al mancato raggiungimento della frequenza minima obbligatoria è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

  1. assenze continuative dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  2. prolungate e/o reiterate terapie e/o cure presso centri specialistici o a domicilio;
  3. donazioni di sangue;
  4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;
  5. assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici percorsi formativi seguiti (es. concorsi studenteschi, eventi teatrali, concerti ecc.);
  6. assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare-genitori o fratelli);
  7. assenze per flessibilità oraria concordata con i servizi sociali in casi documentati di disagio e segnalati da detti servizi, per permettere un percorso personalizzato.

Il Collegio inoltre ha stabilito che:

➢ Non si concedono deroghe agli alunni stranieri che si recano all’estero con le loro famiglie per lunghi periodi nel corso dell’anno scolastico. Essi sono tenuti a frequentare la scuola anche nel loro luogo d’origine e fornire certificazione appropriata al momento del rientro in Italia.

Eventuale deroga al limite minimo di frequenza annuale viene prevista ugualmente sia ad alunni meritevoli sia ad alunni con profitto negativo

FACSIMILE PER LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLO SCRUTINIO

 

Ammissione alla classe successiva o all’esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale Non ammissione alla classe successiva o all’esame in presenza di valutazioni inferiori al sei da riportare nel verbale:
 

•        – Viste le valutazioni nelle restanti discipline

•        – Vista l’assenza di sanzioni disciplinari per la non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

•        – visto il livello di maturità

•        – visto il percorso personalizzato

 

il Consiglio di Classe decide comunque di ammettere

 

➢       L’alunno/a alla classe successiva per non interrompere il suo processo formativo all’interno dello stesso gruppo.

➢       L’alunno/a alla classe successiva tenuto conto che il processo di maturazione della personalità è in atto.

➢       L’alunno/a alla classe successiva perché ritiene che un’ulteriore ripetenza non   possa favorire il suo processo formativo.

➢       L’alunno/a all’Esame di Stato considerato che si è sempre impegnato/a.

➢       L’alunno/a all’Esame di Stato considerato il progresso registrato limitatamente ad alcuni obiettivi.

 

•       – Viste le valutazioni inferiori al sei nelle varie discipline

•       – Viste le sanzioni disciplinari della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

•       – Visto il livello inadeguato di maturità

–                  Vista la non validità di frequenza alle lezioni

(eventuale)

 

il Consiglio di Classe delibera a maggioranza/all’unanimità di non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato.

 

 

 

 

Documenti