Circolare 103

Piano annuale di fruizione dei permessi di diritto allo studio 2026

Piano annuale di fruizione dei permessi di diritto allo studio 2026

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Antonio De Rosa

Personale amministrativo

È fatto obbligo, con urgenza, ai docenti interessati di inviare via mail ai referenti di plesso e alla Segreteria entro il 30 gennaio 2026 il piano annuale (da protocollare) di fruizione dei permessi di diritto allo studio in funzione del calendario degli impegni previsti, fatta salva successiva motivata comunicazione per variazioni del medesimo, specificando corsi, date e la durata degli impegni di frequenza, eventualmente comprensiva del tempo necessario per il raggiungimento della sede. Il personale eventualmente in servizio in più scuole avrà cura di presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

Si ritiene opportuno in merito ricordare quanto segue:

  1. La fruizione dei permessi è prevista solo per la fruizione dei corsi (ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi) indicati dall’art. 3 del D.P.R. 395/1988 come di seguito specificati:
    1. Corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
    2. Corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
  2. La fruizione dei permessi di diritto allo studio è consentita anche per la partecipazione alle attività di tirocinio, quando queste costituiscono parte integrante del percorso di studi.
  3. Non è possibile usufruire dei permessi per attività di studio preparatorie agli esami: la circolare 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando che: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.
  4. È possibile usufruire dei permessi per corsi on line, come ha chiarito la Funzione Pubblica Circolare 12/11, solo a condizione che sia possibile
    1. presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
    2. l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
  5. La fruizione dei permessi può essere così articolata
    1. permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio
    2. permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio
    3. cumulo di permessi giornalieri
  6. La decorrenza dei permessi è sempre ad anno solare: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. I permessi per diritto allo studio non valgono per il computo dei giorni ai fini dell’anno di prova se vengono fruiti a giorni interi.
  7. Per la suddivisione delle ore di permesso per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, alla stipula di un nuovo contratto, deve essere verificato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) ed il diritto allo studio può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre dicembre 2023.
  8. Se i beneficiari dei permessi concludano i corsi senza utilizzare l’intero ammontare delle ore, le ore residuate non possono essere impiegate per altra tipologia di corsi, a meno che non ci sia una specifica autorizzazione in tal senso da parte dell’Ufficio Scolastico.
  9. Anche se si presenta il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda di attribuzione dello stesso, con almeno cinque giorni di anticipo.
  10. al fine di contemperare il diritto allo studio dei docenti con l’analogo diritto degli studenti, si avrà cura di non utilizzare sempre lo stesso giorno della settimana; inoltre dopo il 30 aprile i permessi non potranno essere fruiti in modo cumulativo per i docenti che operano nelle classi terminali nelle quali sia previsto l’esame di stato, nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini;
  11. In ogni caso il permesso va giustificato con idonea documentazione: la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va presentata al dirigente scolastico subito dopo la fruizione del permesso entro il termine stabilito dalla scuola di due giorni.
  12. In caso di mancata presentazione della certificazione o di inidonea certificazione giustificativa, i periodi di permesso utilizzati saranno trasformati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il relativo recupero da parte dell’amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.
  13. Il docente che usufruisce del permesso studio può essere sostituito tramite supplenza. Il Dirigente scolastico individua prioritariamente idonee misure organizzative al fine di sopperire alla temporanea assenza del personale ammesso al beneficio (cambio turni, riassetto dell’orario, ecc.), quindi procede alla sostituzione del personale assente utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.
  14. Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi previsti dalle altre disposizioni normative e contrattuali.
  15. Vi è anche l’aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall’art. 18, comma 2, del CCNL 2006 2009.

Si confida nella massima collaborazione.

 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariella Morelli

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